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Educatore Energetico

L'educatore Energetico è la nuova figura professionale nata dal'attività i formazione dell'Associazione. Qua trovate alcune informazioni.

CHI È L’EDUCATORE ENERGETICO:
Attraverso l’analisi, lo studio dell’individuo, finalizzato più alla causa che non al sintomo, l’Educatore Energetico mira al conseguimento del benessere psico-fisico emozionale dell’individuo lavorando principalmente per prevenire, educare e coltivare il benessere. L’Educatore Energetico può intervenire con tutte le fasce di età, da quelle estremamente delicate quali anziani o bambini, a quelle di coloro che ormai attenti e sensibili al concetto di benessere, consciamente ricercano percorsi nuovi per raggiungere l’equilibrio in ogni sua dimensione, sia fisica che mentale.

BENEFICI:
I benefici sono mirati a fornire all’individuo un percorso conoscitivo di come si possa stare bene senza cronicizzare gli squilibri oppure, nei casi di sintomatologie già esistenti, a sostegno delle stesse, attraverso una buona respirazione, una buona alimentazione, un movimento mirato, comprendendo anche ciò che avviene nel corpo, quando si innescano ansie e stress che una vita normalmente comporta. L’allievo potrà poi, anche in autonomia, proseguire il percorso assimilato.

TECNICA:
Attraverso gli ‘strumenti’ a sua disposizione, scegliendo le tecniche più idonee alla ‘Persona’, l’Educatore Energetico compie un ampio lavoro di valutazione globale sulla persona, considerandone, le emozioni, le abitudini e lo stile di vita per poi proporre le indicazioni opportune che lo aiuteranno a ritrovare l’ottimale equilibrio psico-fisico-energetico.

METODO:
I tempi di intervento dell’Educatore Energetico sono da stimarsi brevi, soprattutto se messi a confronto con i tempi che normalmente si incontrano
nella medicina tradizionale, in quanto risultati positivi si potranno già riscontrare nei primi 15 giorni dall’inizio del percorso di riequilibrio.

UNA FIGURA PROFESSIONALE INNOVATIVA:
Attualmente in Italia, non vi è legislazione che regolamenti la pratica di tale professione, pur mancandone la regolamentazione, è considerata
legittima ai sensi della Costituzione Italiana (art. 3. 4. 35. 41) e dal Codice Civile (art. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione
riservati alle professioni sanitarie propriamente dette, pur non evitandone la collaborazione.

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