Educatore Energetico

EDUCATORE ENERGETICO

L'educatore Energetico è la nuova figura professionale nata dall'attività di formazione dell'Associazione.
Di seguito trovate alcune informazioni.

CHI È L’EDUCATORE ENERGETICO
Attraverso l’analisi, lo studio dell’individuo, finalizzato più alla causa che non al sintomo, l’Educatore Energetico mira al conseguimento del benessere psico-fisico emozionale dell’individuo lavorando principalmente per prevenire, educare e coltivare il benessere. L’Educatore Energetico può intervenire con tutte le fasce di età, da quelle estremamente delicate quali anziani o bambini, a quelle di coloro che ormai attenti e sensibili al concetto di benessere, consciamente ricercano percorsi nuovi per raggiungere l’equilibrio in ogni sua dimensione, sia fisica che mentale.

BENEFICI
I benefici sono mirati a fornire all'individuo un percorso conoscitivo di come si possa stare bene senza cronicizzare gli squilibri oppure, nei casi di sintomatologie già esistenti, a sostegno delle stesse, attraverso una buona respirazione, una buona alimentazione, un movimento mirato, comprendendo anche ciò che avviene nel corpo, quando si innescano ansie e stress che una vita normalmente comporta.
L’allievo potrà poi, anche in autonomia, proseguire il percorso assimilato.

TECNICA
Attraverso gli ‘strumenti’ a sua disposizione, scegliendo le tecniche più idonee alla ‘Persona’, l’Educatore Energetico compie un ampio lavoro di valutazione globale sulla persona, considerandone, le emozioni, le abitudini e lo stile di vita per poi proporre le indicazioni opportune che lo aiuteranno a ritrovare l’ottimale equilibrio psico-fisico-energetico.

METODO
I tempi di intervento dell’Educatore Energetico sono da stimarsi brevi, soprattutto se messi a confronto con i tempi che normalmente si incontrano nella medicina tradizionale, in quanto risultati positivi si potranno già riscontrare nei primi 15 giorni dall'inizio del percorso di riequilibrio.

UNA FIGURA PROFESSIONALE INNOVATIVA
Attualmente in Italia, non vi è legislazione che regolamenti la pratica di tale professione, pur mancandone la regolamentazione, è considerata legittima ai sensi della Costituzione Italiana (art. 3. 4. 35. 41) e dal Codice Civile (art. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette, pur non evitandone la collaborazione. 

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